Applicabilità della clausola di forza maggiore nelle dispute contrattuali durante l’emergenza da coronavirus

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La diffusione del coronavirus nelle ultime settimane ha colpito molte aziende in ambiti fondamentali della loro operatività, dalla produzione alla logistica, alla gestione del personale. Di conseguenza, molte aziende (incluse le aziende a totale o parziale capitale italiano) rischiano che le obbligazioni cotrattualmente assunte con la sottoscrizione di contratti commerciali possano rimanere inadempiute.

Considerata la eccezionalità e la gravità della situazione, dell’eventuale inadempimento di una obbligazione contrattuale deve rispondere l’impresa inadempiente?

La diffusione del coronavirus in Cina, in particolare, è un evento che determina la operatività della clausola contrattuale della Forza Maggiore (FM) e perciò esonera da responsabilità l’azienda inadempiente?

In questo articolo esaminiamo come la normativa cinese disciplina questi casi e come la giurisprudenza cinese ha trattato in passato situazioni analoghe.

Definizione di “Causa di Forza Maggiore”:

In primo luogo dobbiamo considerare come viene definito il concetto di Causa Forza Maggiore a livello internazionale e, al contempo, cosa prevede la normativa cinese a riguardo.

A livello internazionale, l’articolo 7.1.7 dei Principi UNIDROIT stabilisce che:

1)    La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

2)    Quando l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, tenuto conto dell’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.

3)    La parte che non adempie l’obbligazione deve comunicare all’altra parte l’impedimento e gli effetti di esso sulla sua capacità di adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un termine ragionevole, dopo che la parte inadempiente ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell’impedimento, essa è responsabile per i danni derivanti da tale mancata ricezione.

4)    Le previsioni di cui sopra non impediscono all’una o all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di sospendere la prestazione o di richiedere interessi sul denaro dovuto.

In maniera del tutto analoga, in Cina, l’articolo 153 dei “Principi generali del diritto civile della Repubblica popolare cinese” e l’articolo 117 del “Diritto contrattuale della Repubblica popolare cinese” chiamano in causa la FM in caso di eventi imprevedibili, inevitabili, o nei casi in cui si verifichino cause ostative all’adempimento oggettivamente insuperabili.

Queste stesse caratteristiche sono quelle in base a cui le Corti cinesi identificano le cause di FM.

Anche le normative cinesi sopra citate escludono la responsabilità della parte inadempiente se determinato da una causa di FM (articolo 107 dei “Principi generali della legge civile della Repubblica popolare cinese” ) e le parti possono risolvere il contratto se una causa di FM ha reso l’oggetto del contratto impossibile (articolo 94 della “Legge contrattuale della Repubblica popolare cinese”).

Laddove poi si verifichi una causa di FM dopo che la parte è già in ritardo nell’esecuzione della prestazione, la parte non sarà esonerata da responsabilità (articolo 117 della “Legge contrattuale della Repubblica popolare cinese”).

Laddove una delle parti non fosse in grado di eseguire il contratto per una causa di FM, detta parte informerà immediatamente l’altra parte al fine di limitare le conseguenze dannose, e detta parte fornirà altresì la prova della causa di FM entro un termine ragionevole (articolo 118 della “Legge contrattuale della Repubblica popolare cinese”).

Tipicamente, a livello internazionale, sono considerate cause di FM le catastrofi naturali (incendi, terremoti, alluvioni, uragani etc.) ed eventi umani di particolare gravità (guerre, terrorismo, rivolte, ordini del governo). Le parti contraenti possono comunque concordare che altri particolari eventi vengano trattati alla stregua di cause di FM.

Cause di Forza maggiore e coronavirus

Con riferimento all’epidemia da coronavirus, laddove le parti abbiano indicato l’evento epidemia tra le cause di FM, nessun dubbio vi sarà  circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia stessa.

Anche laddove siffatto evento non fosse stato però espressamente menzionato come causa di FM, è probabile che i Tribunali cinesi lo considerino tale. Lo scoppio improvviso a livello globale di un’epidemia virale potenzialmente mortale, infatti, pare avere tutte le caratteristiche sopra citate: imprevedibilità, gravità, insormontabilità delle problematiche da essa generate.

Prendendo in considerazione il caso della epidemia di SARS del 2003, i Tribunali e gli organi arbitrali cinesi di allora ritennero questo tipo di epidemia come causa di FM.

La Corte Suprema del Popolo allora si pronunciò nel senso per cui nei casi in cui  l’inadempimento del contratto fosse dervato dalla SARS o dalle misure di controllo e prevenzione dell’epidemia di SARS adottate dal Governo, le controversie relative all’esecuzione del contratto si sarebbero dovute decidere nel senso dell’esonerò da responsabilità della parte inadempiente. In altri casi, invece, dove le misure contenitive adottate dal governo non avevano impedito completamente l’esecuzione della prestazione, alcuni Tribunali non hanno ritenuto di escludere la responsabilità della parte, se non solo parzialmente.

Forza maggiore ed esonero da responsabilità

Infatti, il verificarsi di una causa di FM non per forza esonera per intero la parte da responsabilità per inadempimento del contratto. L’esenzione dalla responsabilità dovrebbe essere trattata in modo diverso a seconda dell’entità della causa di FM e delle problematiche che in concreto essa crea alla parte. In particolare,  se il verificarsi della causa rende la prestazione solo parzialmente ineseguibile, l’esonero da responsabilità varrà solo per quella parte di prestazione divenuta impossibile per il verificarsi della causa. Per la rimanente parte di prestazione la parte, in caso di inadempimento, sarà considerata responsabile.
Nel caso in cui la causa di FM impedisca solo temporaneamente alle parti di eseguire il contratto, le parti non sono responsabili per l’adempimento tardivo. Tuttavia, ai sensi della “Legge sul Contratto della Repubblica popolare cinese”, se l’adempimento è già tardivo prima del verificarsi della causa di FM, la esenzione da responsabilità non opera.

E’ interessante sottolineare che, al di là delle leggi ordinarie generali e delle decisioni delle Corti, il mondo degli affari è regolato in questi casi di emergenza anche da normative speciali. Il Governo e l’apparato amministrativo cinese hanno, per esempio, recentemente pubblicato regolamenti riguardanti la prevenzione e il controllo del coronavirus. La China Banking and Insurance Regulatory Commission ha appena pubblicato la “Notice on Enhancing the Cooperation of Prevention and Control over Coronavirus Outbreak within Banking and Insurance Industries” (Yin Bao Jian Ban Fa [2020] 10) che introduce politiche preferenziali per la concessione o il mantenimento di finanziamenti ad imprese colpite nella loro operatività dalle conseguenze negative del coronavirus.

Come gestire al meglio i casi di inadempimento per causa di  Forza Maggiore?

Quali misure dovrebbero essere adottate dalle parti di un contratto dopo il verificarsi di una causa di FM?

Di fronte agli ostacoli all’adempimento del contratto causati dall’epidemia di coronavirus, suggeriamo ai nostri clienti e alle aziende di adottare le seguenti misure:

(1) valutare l’impatto della causa sull’esecuzione del contratto e se le disposizioni in tema di causa di FM possano essere applicate al caso concreto;

(2) adottare misure immediate per limitare i danni derivanti dall’inadempimento contrattuale; e

(3) ottenere il “Certificato di Forza Maggiore” CFM.

In Cina, il Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale (CCPIT) è l’organizzazione competente per il rilascio del CFM. Per coloro che ritardano l’adempimento o non adempiono del tutto le obbligazioni contrattuali a causa dell’epidemia di coronavirus, il CCPIT ha creato una piattaforma di certificazione online (vedi qui), operativa dal 30 gennaio 2020, per depositare le prove della relazione tra causa di forza maggiore e inadempimento.

I seguenti materiali di supporto devono essere presentati dalle imprese nel corso della procedura di certificazione online:

–  Certificati / Notifiche emessi da governi o istituzioni locali;
– Avvisi / certificati di ritardo o cancellazione nel trasporto marittimo, terrestre o aereo;
– Contratti di vendita all’esportazione, accordi di prenotazione del carico, accordi di spedizione, dichiarazioni doganali, etc.;
– Altri materiali correlati.

Altre azioni da intraprendere da parte del fornitore del servizio che voglia invocare la FM sono le seguenti:

(4) inviare al più presto comunicazioni scritte agli acquirenti / ai destinatari del servizio, per informare circa la situazione di fatto e proporre soluzioni alternative; e
(5) Negoziare in modo proattivo con il cliente;

(6) Prepararsi per eventuali contenziosi.

seguito le attività che suggeriamo di compiere se si è acquirenti / destinatari del servizio:

(1) Verificare con i fornitori se la produzione è stata compromessa dall’epidemia di coronavirus e se le prestazioni del contratto ne verranno conseguentemente influenzate, per essere preparati in anticipo nel caso in cui gli acquirenti debbano acquistare da altri canali o rallentare la propria produzione;

(2) Nel caso in cui gli acquirenti / i ricevitori del servizio abbiano previsto l’impossibilità di adempiere ai contratti a causa dell’epidemia di coronavirus, gli acquirenti potranno chiedere essi stessi la risoluzione del contratto;

(3) Se la situazione determinasse il fallimento di un acquirente / destinatario del servizio gli acquirenti / destinatari del servizio devono inviare notifiche ai fornitori il più presto possibile.