La nuova legge cinese sull’IVA: principali cambiamenti, impatto sulle imprese e consigli sulla conformità

Posted by Written by Lee Ding Reading Time: 5 minutes

La nuova Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) cinese rappresenta una tappa fondamentale nella legislazione fiscale del Paese. Destinata a entrare in vigore il 1° gennaio 2026, la legge perfeziona la normativa IVA, definisce le operazioni imponibili, semplifica le aliquote fiscali e rafforza le procedure di conformità. Questo articolo analizza i principali cambiamenti, le loro implicazioni per le imprese che operano in Cina e le azioni che le aziende dovrebbero intraprendere per adattarsi a un panorama fiscale in evoluzione.

Il 25 dicembre 2024, durante la 13ª riunione del Comitato Permanente della 14ª Assemblea Nazionale del Popolo, è stata ufficialmente approvata la Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto della Repubblica Popolare Cinese (di seguito, la “Nuova Legge IVA”), in vigore dal 1° gennaio 2026. Questo passaggio segna un momento cruciale nell’evoluzione del sistema IVA cinese, che viene elevato da regolamento amministrativo a legge nazionale. La nuova normativa rafforza la certezza giuridica, migliora la governance fiscale e consolida il principio della tassazione per legge, creando un contesto fiscale più stabile e trasparente, in particolare per le imprese straniere operanti in Cina.

Chiarendo l’ambito di applicazione dell’imposta, ottimizzando la struttura delle aliquote e semplificando le procedure fiscali, la Nuova Legge IVA mira a ridurre i rischi fiscali e gli oneri amministrativi per le imprese. Per le aziende attive in Cina, in particolare per i responsabili amministrativi, è fondamentale comprendere questi cambiamenti e le loro implicazioni. L’articolo confronta la Nuova Legge IVA con il precedente “Regolamento provvisorio sull’IVA” (di seguito, il “Regolamento provvisorio”) analizzando sei punti chiave, per aiutare le imprese a orientarsi nel nuovo contesto normativo.

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Evoluzione legislativa: un sistema IVA stabile arricchito da perfezionamenti mirati

Il precedente Regolamento provvisorio sull’IVA aveva natura amministrativa e offriva un quadro flessibile, ma con un’autorità giuridica limitata. La Nuova Legge IVA eleva il sistema IVA a legge nazionale, mantenendone però la struttura di base. In particolare, le aliquote IVA del 13%, 9% e 6% restano invariate, garantendo stabilità alle imprese. Questo passaggio aumenta la prevedibilità del sistema fiscale, rafforza l’applicazione delle norme e semplifica la conformità per le aziende che operano in Cina.

Ambito di applicazione: chiarimento delle operazioni imponibili a livello nazionale

L’Articolo 3 della Nuova Legge IVA definisce chiaramente come imponibili le operazioni relative alla vendita di beni, servizi, beni immateriali e immobili all’interno del territorio cinese. Rispetto al Regolamento provvisorio, la novità principale è l’eliminazione dei “servizi di lavorazione, riparazione e assemblaggio” (i cosiddetti “servizi di manodopera”), ora inclusi nella categoria generale dei servizi.

L’Articolo 4 stabilisce criteri chiari per la tassazione nazionale, affinando le regole sulle operazioni transfrontaliere e riducendo le incertezze fiscali per le imprese straniere.

Articolo 4

Le operazioni imponibili a livello nazionale si riferiscono ai seguenti casi:

  • Vendita di beni: se il luogo di spedizione o la posizione dei beni è in Cina;
  • Vendita o locazione di immobili, o trasferimento di diritti di utilizzo delle risorse naturali: se l’immobile o la risorsa si trova in Cina;
  • Vendita di prodotti finanziari: se il prodotto viene emesso in Cina o se il venditore è un’entità o un soggetto nazionale;
  • Vendita di servizi e beni immateriali (ad eccezione dei casi sopra indicati): se il servizio o il bene immateriale viene utilizzato in Cina o se il venditore è un’entità o un soggetto nazionale.

Rispetto alla definizione più generica riportata sul Regolamento provvisorio, questa maggiore chiarezza riduce i rischi di non conformità e aumenta la certezza per le imprese impegnate nel commercio internazionale.

Aliquote fiscali e imposta sostitutiva: semplificazione per le imprese

La Nuova Legge IVA mantiene le aliquote attuali del 13%, 9% e 6%, ma snellisce l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 3%.

In precedenza, il regime semplificato prevedeva due aliquote (3% e 5%), con alcune industrie soggette a quella più elevata. Nel nuovo quadro normativo Il 5% risulta essere eliminato. Se confermata dalle future linee guida, questa modifica potrebbe ridurre il carico fiscale per le piccole imprese e alcuni settori specifici. Ulteriori chiarimenti sulle politiche transitorie sono attesi nei prossimi documenti fiscali.

Nel lungo periodo, la semplificazione delle aliquote dovrebbe migliorare la competitività e migliorare l’ambiente fiscale, soprattutto per le PMI e per determinati comparti industriali.

Revisione delle “operazioni imponibili presunte”, delle operazioni non imponibili e della determinazione del prezzo di vendita

Riduzione dell’ambito delle “operazioni imponibili presunte”

L’Articolo 5 sostituisce il termine “vendite presunte” con “operazioni imponibili presunte”, raggruppando le regole precedenti in tre categorie principali:

  • Utilizzo di beni autoprodotti o lavorati per welfare collettivo o consumo personale;
  • Trasferimento gratuito di beni, beni immateriali o immobili;
  • Introduzione del trasferimento gratuito di prodotti finanziari.

Sono state eliminate dall’ambito delle operazioni presunte, tra le altre, la vendita in conto deposito, i trasferimenti di beni tra filiali, i conferimenti di beni a scopo di investimento, la distribuzione di beni agli azionisti e la presunzione di vendita di servizi. Questa modifica dovrebbe ridurre le controversie tra autorità fiscali e imprese, abbassando i rischi di conformità.

Adeguamenti alle operazioni non imponibili

L’Articolo 6 concentra le precedenti categorie in quattro tipi di operazioni non imponibili:

  • Servizi forniti dai dipendenti al datore di lavoro per l’ottenimento di salari o stipendi;
  • Oneri amministrativi, tasse istituzionali e fondi governativi;
  • Indennizzi ricevuti per esproprio o requisizione, in conformità con la legge;
  • Interessi su depositi bancari.

Determinazione del prezzo di vendita

L’Articolo 20 stabilisce che l’autorità fiscale può rettificare il prezzo di vendita, qualora lo ritenga significativamente troppo basso o troppo alto. Questo colma una lacuna del Regolamento provvisorio e standardizza il criterio come “assenza di motivazioni legittime”. La definizione di tali motivazioni resta comunque poco chiara e lascia spazio a interpretazioni locali.

Aumento delle detrazioni IVA a credito e formalizzazione dei rimborsi IVA

La Nuova Legge IVA amplia l’ambito dell’IVA a credito detraibile ed elimina il divieto di detrazione per i servizi finanziari previsto dalla normativa precedente. Restano non detraibili solo tre categorie: servizi di ristorazione, servizi quotidiani ai residenti e servizi di intrattenimento.

Secondo alcune interpretazioni, in futuro potrebbe essere consentita la detrazione dell’IVA sugli interessi passivi dei prestiti, riducendo i costi di finanziamento, soprattutto per i settori ad alta intensità di capitale come quello manifatturiero. Sono però necessari chiarimenti ufficiali in merito da parte del Consiglio di Stato.

Inoltre, la legge incorpora formalmente il sistema di rimborso dei crediti IVA, consentendo ai contribuenti di scegliere tra il riporto del credito o la richiesta di rimborso per alleviare la pressione sulla liquidità aziendale. Questo allineamento agli standard internazionali è particolarmente vantaggioso per imprese con elevati crediti IVA, come quelle impegnate in grandi acquisti o progetti infrastrutturali.

Semplificazione della gestione fiscale e delle procedure di dichiarazione

La Nuova Legge IVA promuove l’uso delle fatture elettroniche, chiarendone la base giuridica e semplificando l’inserimento digitale delle informazioni fiscali. Questo favorisce il passaggio da un modello di controllo basato sulle fatture a uno guidato dai dati, riducendo il carico amministrativo e migliorando l’efficienza operativa, soprattutto per le multinazionali. Resta comunque essenziale garantire l’integrità e la conformità dei dati.

Conclusioni

Nel complesso, la Nuova Legge IVA introduce cambiamenti strutturali limitati rispetto alle bozze precedenti, ma riconosce giuridicamente politiche già esistenti, puntando sulla standardizzazione legislativa e sulla trasparenza fiscale. Ulteriori linee guida applicative e politiche settoriali saranno pubblicate progressivamente per chiarire gli aspetti ancora incerti. Le imprese sono invitate a restare aggiornate e a prepararsi per tempo all’entrata in vigore della nuova normativa.

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