L’amministrazione fiscale chiarisce come evitare la doppia tassazione del reddito

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7 gennaio – Il Ministro delle Finanze cinese e lo State Administration of Taxation hanno pubblicato congiuntamente la Circular Caishui (n. 125 del 25 dicembre 2009) con l’intenzione di fare chiarezza sul sistema che permette di non far tassare due volte il reddito non percepito nel proprio Paese d’origine (Foreign Tax Credits).

 Ciò riguarda coloro che lavorando all’estero si vedono pagati parzialmente nel Paese di provenienza o in uno Stato che non sia la Cina. Basandosi sui principi presenti nell’FTC esposti nella legge sulla tassazione del reddito societario e nei regolamenti collegati, la circolare fornisce un’ulteriore procedura per le tempistiche e per la compilazione della dichiarazione del reddito ottenuto in Cina, alle modalità di calcolo, ai limiti dell’FTC e a quali tipi di aziende straniere sono interessate alla FTC.

La circolare statuisce che il reddito derivante da un’azienda stabilita in Cina che ha un ufficio all’estero che non è configurato come contribuente (ad esempio non come persona fisica indipendente o come residente tassabile nella giurisdizione d’origine) deve essere consolidato nella sede cinese dell’azienda per l’anno trascorso, indipendentemente se questo sia stato remunerato in Cina o in un altro Paese.

 L’articolo 17 del regolamento stabilisce che quando si calcola il reddito tassabile, le perdite accumulate per l’azienda che ha sede in Cina da parte del suo ufficio che si trova all’estero non dovrebbero essere incluse nel bilancio della sede cinese, ma dovrebbero riguardare la dichiarazione reddituale della stessa giurisdizione sotto una differente categoria.

 Per determinare la tassazione straniera, si siamo in presenza di aziende residenti in Cina che generano reddito attraverso un ufficio residente in una giurisdizione con la quale la Cina ha sottoscritto una trattato fiscale, la tassa esentata o ridotta in quella giurisdizione dovrebbe essere ritenuta pagata e quindi dovrebbe essere annoverata all’interno delle linee guida dell’FTC.

 La rimessa dei dividendi provenienti dagli uffici stranieri

La circolare presenta un metodo per calcolare la tassazione straniera attribuibile nel caso in cui si presentino dividendi ricevuti dall’ufficio straniero di una azienda con sede in Cina. Una FTC indiretta è concessa per l’azienda residente in Cina che detiene direttamente o indirettamente non meno del 20% del capitale sociale. Calcolando il limite dell’FTC, la circolare chiarisce che ci dovrebbe essere l’applicabilità della CIT del 25%, a meno che regole specifiche non prevedano diversamente. Le aziende dovrebbero adottare semplificate misure per calcolare l’FTC relativamente ai profitti o ai dividendi dei business esteri nei casi in cui la tassazione si superiore rispetto a quella prevista in Cina. In queste circostanze, il limite dell’FTC dovrebbe essere determinato basandosi sulla tassazione cinese.

 Honk Kong, Taiwan e Macau

Relativamente a questi Paesi, la circolare opera retroattivamente a partire dall’1 gennaio 2008.