La documentazione contestuale del transfer pricing in Cina

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Dall’entrata in vigore, all’inizio del 2009, della dettagliata regolamentazione sul transfer pricing, l’autorità tributaria in Cina, ovvero la SAT, ha lanciato un chiaro segnale sull’intenzione di proteggere la fonte delle proprie entrate e di difendere in modo attivo il principio di arm’s lenght nei prezzi delle transazioni infragruppo, ad esempio quelle tra quartier generale estero e WFOE in Cina.

Queste regolamentazioni introducono l’obbligo imprescindibile per il contribuente di preparare, presentare e conservare la documentazione sul transfer pricing a supporto del principio dell’arm’s lenght ovvero del realizzo di transazioni infragruppo alle medesime condizioni stabilite in transazioni comparabili in circostanze comparabili, tra soggetti tra loro indipendenti.

Nonostante tale obbligo si applichi al raggiungimento della soglia dei 200 milioni di RMB, è sempre più evidente che la documentazione richiesta va aumentando e che i soggetti in perdita in Cina sono obbligati a fornire detta documentazione, indipendentemente dalla loro grandezza o dallo scopo delle transazioni con le loro parti correlate o controllate. L’ampio utilizzo che l’autorità fiscale cinese fa dei formulari di raccolta dati sulle transazioni infragruppo, in fase di dichiarazione dei redditi annuale, supporta l’importanza della preparazione corretta di tale reportistica.

Nel 2010, il Transfer Pricing Week Magazine ha classificato la Cina al terzo posto per “l’aggressività” del proprio ente tributario, facendola avanzare di cinque posti dal 2007,  dietro soltanto a Giappone e India. Tutto ciò sta a significare che nessuna società estera che opera in territorio cinese può sottovalutare le disposizioni sul transfer pricing.  Le aree in cui va crescendo la sorveglianza comprendono la stima dei beni intangibili, l’utilizzo di appropriate analisi di funzione e dei contratti di produzione, nonché utilizzo di dipartimenti di R&D.